Grillini Apriliani: “Albero ogni nuovo nato: meglio tardi che mai”.

Soddisfatti a metà i Grillini Apriliani per l’approvazione della legge per la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato in Città.

Con la Delibera della Giunta comunale numero 15 del 4 febbraio 2021, avente per oggetto: “Atto di indirizzo – Redazione del Regolamento Comunale per la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato o minore adottato residente nel Comune di Aprilia”, il Sindaco Antonio Terra ed i suoi Assessori hanno dato mandato ai dirigenti del Settore VIII  – Ambiente ed Ecologia e del Settore I – Affari Generali ed Istituzionali di predisporre tale Regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

Con un ritardo di oltre otto anni dall’approvazione della legge n.10 del 14 gennaio 2013 (è d’obbligo ricordare che nel 2013  Aprilia era amministrata dalla prima giunta Terra ed aveva come Assessore all’Ecologia e Ambiente la signora Lombardi) e di quasi trenta rispetto alla legge n.113 del 29 gennaio 1992 avente come oggetto: “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” , finalmente la parte ecologista delle civiche legate al Sindaco Terra sono riuscite ad ottenere l’ottemperanza ad una legge dello Stato in favore dell’ambiente e del territorio.

 Oltre l’aspetto coreografico di legare un albero ad un nuovo nato o adottato in Aprilia, lo scopo principale di incrementare il patrimonio arboreo di Aprilia, dell’Italia e dell’intero globo terrestre risulta ormai una necessità.

Gli alberi imprigionano anidride carbonica, il gas serra incriminato dei cambiamenti climatici e, a ben vedere, la piantumazione di alberi risulta il metodo più ecologico possibile di imprigionare questo gas ed arricchire di ossigeno la nostra inquinata città di Aprilia.

 Utile potrebbe essere una politica del verde pubblico che preveda la realizzazione di boschi con essenze pregiate che potrebbero essere sfruttate commercialmente programmando tagli e reimpianti a rotazione, ma questa è un’altra storia!

Il giorno 11 febbraio 2020 è stata convocata la Commissione Ambiente che ha approvato il regolamento per l’applicazione della legge n.113 del 29 gennaio 1992. In merito a ciò non possiamo che complimentarci con l’Assessore all’Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia Laurenzi per il risultato ottenuto, ben conoscendo lo spirito ecologista che la contraddistingue, spirito evidentemente superiore alle precedenti colleghe delle giunte Terra.

 Con l’occasione ricordiamo alle civiche apriliane che governano la città, che quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013 è solo uno degli articoli di detta legge; infatti, pur essendo importante incrementare il patrimonio arboreo legandolo alle nuove nascite o adozioni, la legge 10/2013 prevede all’articolo 4 commi 1 e 2 quanto sotto in parte riportato:

 “Art. 4: Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di  standard  previste  nell’ambito  degli  strumenti   urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

 Il Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde  pubblico  di   cui all’articolo 3 della presente legge, d’intesa  con  le  regioni  e  i comuni, presenta, in allegato  alla  relazione  di  cui  al  medesimo articolo   3,   comma   2,   lettera   e),   un   rapporto    annuale sull’applicazione nei comuni italiani delle disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444, relative agli strumenti urbanistici generali  e  attuativi,  e  in particolare ai nuovi  piani  regolatori  generali  e  relativi  piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi  con  annesso   programma   di   fabbricazione   e   relative lottizzazioni  convenzionate  e  alle   revisioni   degli   strumenti urbanistici esistenti.

  1. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme  di  cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968  e,  in  particolare,  sulle quantità  minime  di  spazi  pubblici   riservati   alle   attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare  in  rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le  necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il  31  dicembre di ogni anno. . . . . . . . . .. . . . . . “

  Note all’art. 4:

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi tra  spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali e produttivi e spazi  pubblici  o  riservati  alle  attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.  17 della L. 6  agosto  1967,  n.  765), pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.  Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in  materia  edilizia)  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

 L’articolo 4 della legge n.10 del 14 gennaio 2013 in pratica prevede l’obbligo per i comuni di avere una situazione aggiornata .. ”sull’applicazione nei comuni italiani delle disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi  piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi  con  annesso   programma   di   fabbricazione   e   relative lottizzazioni  convenzionate  e  alle   revisioni   degli   strumenti urbanistici esistenti..”.

 Detta situazione, farà parte di un allegato alla relazione annuale che il Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde  pubblico istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invierà al Parlamento nel mese di maggio di ogni anno.

 Ma, l’adempimento più importante è normato dal successivo comma 2 che stabilisce:

 “2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici  riservati   alle   attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare  in  rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le  necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il  31  dicembre di ogni anno.”

 La situazione del verde pubblico e attrezzato, secondo la legge 10/2013 deve essere monitorata annualmente, così come le quantità minime di spazi pubblici riservati ad attività collettive, così come gli spazi a parcheggi.

Inoltre tali monitoraggi devono interessare non solo gli insediamenti residenziali, ma anche quelli produttivi.

 Da tali monitoraggi, ne siamo convinti, usciranno delle situazioni estremamente imbarazzanti per le “civiche ecologiste”, alle quali possiamo preannunciare che le norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 sugli standard urbanistici, nelle zone industriali di Aprilia sono quasi completamente inapplicate.

 Dov’è il verde pubblico previsto nella zona industriale Caffarelli?

Dov’è il verde pubblico previsto nella zona industriale di via delle Valli?

Dov’è il verde pubblico previsto per la zona industriale che si affaccia sulla Nettunense?

Dov’è il verde pubblico previsto per gli insediamenti industriali di Campoverde, Casello 45, SS 148?

 Dove sono le relative aree dedicate a parcheggi?

 La legge n.10 del 2013 è una legge estremamente ecologista che prevede numerose attività in favore dell’ambiente, del benessere dei cittadini, della umanizzazione degli spazi cittadini.

Invitiamo sia le “civiche ecologiste” che le civiche e basta, a far applicare integralmente detta legge.

L’ambiente, la seconda stella del Movimento 5 Stelle, ad Aprilia dovrebbe essere la prima per tutti.

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