Il finanziamento che…conviene

Il decreto Bersani permette di trasferire, senza costi, il mutuo ipotecario presso un’altra banca che offra condizioni più vantaggiose

Il termine “convenienza”, se inserito tra le parole prestito, mutuo, tasso d’interesse e TAEG risulta fuori luogo, come nel gioco del “Trova l’intruso”. Invece no, o almeno non del tutto. Ciò che manca ai consumatori, infatti, è un’adeguata informazione finanziaria.
Pochi sanno che è possibile, grazie al Decreto Legislativo numero 7 del 2007 (anche detto Decreto Bersani), trasferire il finanziamento ricevuto da una banca presso un altro istituto di credito senza pagare alcuna penale e senza costi aggiuntivi. Insomma, senza perdere i propri soldi, anzi, “rischiando” anche di guadagnarci qualcosa. Il Decreto Bersani sancisce la portabilità dei mutui così da poter trasferire senza costi il mutuo ipotecario presso un’altra banca che offra condizioni più vantaggiose in termini di interessi, cioè della rata da pagare.
Andiamo nello specifico prendendo in esame alcuni casi, in modo tale da permettere a tutti i nostri lettori di comprendere meglio quale strada percorrere a seconda delle esigenze.
Il primo caso è quello di un finanziamento a “carta revolving” – facile da ottenere e che consente di rimborsare a rate il credito assegnato al consumatore – a cui è legato un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del 21,9%. Per chiarire meglio c’è da spiegare che i costi di un finanziamento, infatti, non sono limitati al tasso applicato ma comprendono anche gli altri elementi contenuti nel TAEG (spese di apertura della pratica, spese assicurative, spese varie, ecc…) che si pone l’obiettivo di rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo del finanziamento stesso. Di fronte ad un finanziamento del genere il consumatore tende a non informarsi ed a mantenere la rata concordata – possono essere anche solo 50 euro mensili, che non si ritiene una spesa eccessiva. E invece proprio di una spesa eccessiva si tratta – soprattutto perché dei 50 euro mensili, per esempio, la maggior parte andrà “persa” in interessi e solo una minima parte concorrerà ad estinguere il debito. Inoltre il TAEG imposto dalle “carte revolving” è poco al di sotto del tasso Anti Usura, introdotto dalla legge numero 108 del 1996 e aggiornato ogni tre mesi dalla Banca d’Italia la quale lo determina enucleando i tassi medi del mercato.
La convenienza, invece, sarà sostituire il finanziamento avuto con “carta revolving” con un nuovo prestito personale ad un TAEG inferiore – può arrivare anche ad essere del 10,9% – ma che certo è più difficile da ottenere.
Il secondo caso che prendiamo in esame è quello di un consumatore che ha ricevuto diversi finanziamenti, anche con più istituti di credito, per finalità differenti sui quali paga altrettanti tassi d’interesse. In pochi sanno che è possibile “consolidarli”, così da avere una unica rata più piccola rispetto alla somma delle varie rate, potendo anche allungare la durata del finanziamento. Quasi del tutto sconosciuta, poi, è la possibilità, di fronte a più prestiti di importi rilevanti, sussistendo determinate condizioni, di accedere al mutuo di consolidamento al fine sempre di accorpare le rate di più finanziamenti in una rata unica più leggera.
Per concludere e per tracciare un quadro il più possibile completo è necessario ricordare che l’insolvibilità anche di una sola rata rende impossibile intervenire sul finanziamento e quindi poter usufruire della tanto decantata “convenienza”.

Laura Riccobono
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