Obbligo Vaccini: precetti  e polemiche

Vaccini, si continua a discutere. L’avvocato Savoca spiega che il ricorso promosso dal Codacons contro il decreto Lorenzin va avanti.

Il  5 agosto è stata pubblicata la Legge 31 luglio 2017, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

“Con la legge sui vaccini proteggiamo i nostri figli e le prossime generazioni” ha commentato il Ministro della salute Beatrice Lorenzin appena dato il via libera definitivo della Camera. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta!

La legge prevede che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

L’obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell’anno di nascita.

A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono quattro fortemente raccomandate che il decreto prevede ad offerta attiva e gratuita, ma senza obbligo, da parte di Regioni e Province autonome: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

La mancata somministrazione dei vaccini obbligatori preclude l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. Per il mancato rispetto di tale obbligo, da parte di bambini e ragazzi più grandi, che non preclude appunto l’iscrizione,  è prevista però una multa da 100 a 500 euro.

Da tale obbligo sono esonerati i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

La legge prevede anche la destinazione fino a 1,4 milioni di euro (359mila per il 2017 e 1,076 milioni per l’anno 2018) per la «Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie».

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato il 1° settembre una circolare congiunta con indicazioni operative, relative all’anno scolastico 2017/2018. La circolare ha lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali. E’ possibile fornire alle scuole idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età, idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale, idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni, copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate). In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazioni alle proprie asl di appartenenza potrà essere effettuata anche telefonicamente, via mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

La presentazione della documentazione serve quale requisito di accesso, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017 non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini. Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 e non costituisce requisito di accesso alla scuola. In entrambi i casi, se si è presentata autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.

Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

L’obbligatorietà di tale legge ha ingenerato ulteriori polemiche già aspre sul tema.

Molti ritengono che il governo avrebbe potuto lavorare più su campagne di informazione e sulla necessità delle vaccinazioni a livello preventivo e il danno che alcuni di essi può provocare piuttosto che  solo coercizzare un diritto costituzionalmente garantito tra l’altro con lo strumento del decreto di urgenza. L’art. 32 della Costituzione, infatti, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo che  nessuno può essere sottoposto a cure o terapie  che  non  siano  liberamente  scelte  o accettate, se non per disposizione di legge e che solo uno stato di necessità per la salute pubblica  può  consentire al legislatore l’imposizione  di  un  trattamento sanitario.

Dinnanzi ad una non comprovata urgenza in materia di salute della collettività, il decreto  impone  pesanti coercizioni obbligando alla somministrazione di ben dieci vaccinazioni rendendo l’Italia il Paese con il maggior numero di vaccinazioni obbligatorie in Europa e probabilmente al mondo. E’ su tali motivi che si fonda il ricorso che la Regione Veneto, ha depositato alla Corte Costituzionale denunciando l’incostituzionalità del provvedimento in più punti e lo stesso Tar del Lazio, chiamato a pronunciarsi anch’esso sul ricorso promosso dal Codacons contro il decreto Lorenzin e le conseguenti circolari dei Ministeri della salute e dell’Istruzione ha sospeso il giudizio proprio in attesa che la Consulta si esprima sul punto e ha fissato la prossima udienza prima del 10 marzo, giorno in cui scadono i termini entro cui le famiglie che hanno optato per l’autocertificazione dovranno presentare la documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni, così da non pregiudicare i diritti delle famiglie nel caso in cui la Corte Costituzionale dovesse annullare il decreto Lorenzin.

La prossima udienza è fissata per il 21 novembre non resta pertanto che attendere il verdetto della Corte Costituzionale!

Avv. Maria Catena Savoca

            Cell. 3471358605

     mariacatena.savoca@alice.it

 

 

 

 

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