I diritti dei figli fuori dal matrimonio

La nuova riforma basata sull’eguaglianza

Sono separato con un bambino e vivo adesso con una nuova compagna, che aspetta un figlio. Che diritti avrà il nuovo arrivato se decidiamo di non sposarci?

Già da un anno è entrata in vigore la legge 219/2012 Disposizione in materia di riconoscimento dei figli naturali, la quale ha finalmente unificato lo stato giuridico di tutti i figli. Esemplificativo a tal riguardo è, infatti, il comma 11 dell’art. 1 che afferma: “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»”; il che fa ben capire come lo spirito della norma è stato quello di eguagliare finalmente lo stato di figli. Dopo tante lotte dell’avvocatura e di tutti gli addetti ai lavori lo stato italiano ha adeguato la normativa in diritto di famiglia alle convenzioni e norme comunitarie e internazionali. Dopo la riforma del 1975 è la più incisiva e importante riforma in diritto di famiglia, che ridisegna istituti e principi che sembravano intoccabili, a causa di una cultura che vedeva il matrimonio implicitamente come sacramento anche dal codice civile, considerando come il matrimonio e i figli nati in esso la normalità e trascurando e violando diritti costituzionalmente garantiti per tutte le altre realtà.

I figli legittimi erano quelli nati in costanza di matrimonio, mentre naturali erano quelli che sebbene riconosciuti, erano nati fuori dal matrimonio. Adesso questa differenza non c’è più avendo tutti i figli lo stesso stato giuridico. Questo comporta innanzi tutto che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio avrà effetti anche riguardo ai parenti del genitore che lo effettua; viene perciò riformulato l’art. 258 c.c. che abbandona l’interpretazione distorta della originaria norma che non faceva sorgere rapporti di parentela tra il figlio naturale e  i parenti del genitore  che effettuava il riconoscimento. Il vincolo di parentela nasce, pertanto, tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo; con tutte le conseguenze successorie che ne derivano. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni,  ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. L’uguaglianza è stata coerentemente prevista anche in campo procedurale, per cui a parte alcuni procedimenti, tutti gli altri sono stati rimessi davanti al Tribunale Ordinario, laddove prima tutto ciò che riguardava i figli naturali si discuteva davanti il Tribunale dei Minorenni. Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere, quindi,  riconosciuto, nei modi previsti dall’art. 254 c.c., dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento e può avvenire tanto congiuntamente tanto separatamente.

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