Sentenza d’appello sulla controversia Parco dei Mille

Ridimensionata la cifra che il Comune dovrà riconoscere come risarcimento. La controversia risale agli anni ’80

Dopo oltre trent’anni arriva la sentenza della Corte d’Appello sulla controversia riguardante il Parco dei Mille.

Il disposto della I Sezione Civile della Corte di Appello di Roma n. 3194/2017 è stato pubblicato lo scorso 16 maggio.

Le parti in causa sono il Comune di Aprilia e la Costruzioni Immobiliari Nuova Aprilia srl.

La Corte di Appello ha notevolmente ridotto il risarcimento che l’ente pubblico, difeso dall’avvocato Ermanno Iencinella, dovrà versare.

La controversia nasce negli anni Ottanta.

Con atto di citazione del 9 gennaio 1985, la società immobiliare citò in giudizio in Comune di Aprilia per ottenere il risarcimento dei danni per un provvedimento di occupazione d’urgenza.

Esso fu approvato con deliberazione di Giunta n. 597/73.

Si trattava di un progetto di sistemazione di un parco pubblico da realizzarsi sulle aree di proprietà della società Costruzioni Nuova Immobiliare srl.

Il Tribunale di Latina, con sentenza del 2002, accertò l’illegittima occupazione dell’area condannando il Comune di Aprilia al risarcimento.

La cifra era pari a 605 mila euro, oltre rivalutazioni, interessi e relative spese di causa.

La Corte di Appello, con sentenza del 2008, in accoglimento dell’appello della società immobiliare e in applicazione del criterio del valore venale, stimò il danno in circa tre milioni e 669 mila euro comprensivi del danno da occupazione abusiva.

Oltre interessi legali sul capitale iniziale di un milione e 260 mila euro circa.

Avverso la predetta sentenza, il Comune di Aprilia presentò ricorso in Cassazione.

Ricorso accolto nel 2014 con rinvio alla Corte di Appello di Roma.

Quest’ultima, sposando la tesi della Corte di Cassazione, ha ridotto la condanna al risarcimento a circa 20 mila e 300 euro, oltre rivalutazione e interessi.

Dal 1982, secondo una prima stima, determinerebbe l’importo di 130 mila euro circa.

Oltre alle relative spese processuali liquidate al 50%.

di Massimo Pacetti

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