Sul caso della signora Rosa APL specifica: “La manutenzione della strada spetta al Comune”

Si continua a cercare una soluzione per la signora Rosa. APL richiama il Comune alle proprie responsabilità

Continua l’impegno di Aprilia in Prima Linea per aiutare la signora Rosa, disabile impossibilitata ad uscire di casa a causa del pessime stato delle strade di Campo di Carne.

Il coordinatore del Movimento Emanuele Campilongo chiama in causa il Sindaco Antonio Terra e le sue responsabilità in merito alla questione:

“A seguito della visibilità data al caso della signora Rosa da parte della trasmissione “Dalla vostra parte” di Rete 4, siamo finalmente riusciti a creare un breccia nello spesso muro di gomma nel quale la vicenda sembrava essere stata relegata.

Ricordiamo, ove ve ne fosse bisogno, che di questa situazione erano stati informati debitamente da oltre due anni tutti i referenti istituzionali territorialmente competenti.

Con in testa Sindaco di Aprilia e Prefetto di Latina.

Non è il momento di fare polemiche ma di produrre dei fatti concreti e di risolvere il problema.

Ma non possiamo non sottolineare come tutti gli appelli precedentemente effettuati siano caduti miserevolmente nel vuoto.

Dispiace molto che nei pochi secondi avuti a disposizione durante il collegamento telefonico, il Sindaco abbia trovato il tempo per specificare che “conosce il suo territorio”.

Ma non abbia ritenuto opportuno spendere nemmeno una parola di solidarietà e conforto alla signora Rosa e ai suoi familiari.

Inoltre, siamo decisi a chiarire che il discorso riguardate la presunta competenza privatistica su Via Salinello appare essere stato affrontato in maniera pressappochista.

O, peggio, ci si ostini a non risolverla.

Per non dover ammettere il fallimento politico della Giunta sul tema del decoro e delle infrastrutture di base nelle periferie“.

Le evidenze giuridiche

A supporto della sua posizione, APL fornisce anche chiari riferimenti giurisprudenziali:

“Contrariamente a quanto dichiarato dal Sindaco, nel febbraio di quest’anno – ed esattamente il 7 –  la Suprema Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n° 3216.

La quale recita che per le “strade private ad uso pubblico persiste in carico alle Amministrazioni comunali l’obbligo manutentivo”.

E che la mancanza di tale opera viola l’art.2 del d.lg. 285/1992 e l’art. 22 comma 1 della legge 2248/1865.

In particolar modo, i giudici hanno rilevato come già più volte espresso (Cass. 3 Sez. sentenza n°23562 del 11/11/2011) che il Comune deve provvedere alla manutenzione delle strade.

Nonché alle aree limitrofe ad esse.

Atteso che è suo obbligo verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Quindi il Comune può consentire alla collettività di utilizzare un’area di proprietà privata per il pubblico transito.

Ma si assume anche l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non venga trascurata.

Nel caso in questione costituisce un preciso dovere della P.A., integrando gli estremi della colpa, determinandone altresì la responsabilità, per gli eventuali danni causati all’utente dell’area.

Non essendo rilevante la circostanza che la manutenzione spetti al presunto proprietario dell’area medesima (Cass. Sez 3 n°7 del 04/11/2010).

Quindi il Sindaco invece di sviare il problema lo affronti e se ne prenda la responsabilità.

O quantomeno dica chiaramente che non vuole farlo.

Così magari potremmo intervenire noi grazie alla tantissima solidarietà ricevuta in questi giorni”.

di Massimo Pacetti

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